Art. 9.

      1. Quando le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono che un termine decorre dal compimento della maggiore età, tale termine inizia a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore se a tale data il soggetto ha già compiuto il sedicesimo anno di età.
      2. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge se, a causa del compimento della maggiore età anteriormente alla medesima data di entrata in vigore, è già iniziato il decorso del termine di cui al comma 1.